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Prawo do katolickiego pogrzebu w niektórych wyjątkowych okolicznościach
Author(s) -
Marek Stokłosa
Publication year - 2010
Publication title -
prawo kanoniczne
Language(s) - Italian
Resource type - Journals
eISSN - 2353-8104
pISSN - 0551-911X
DOI - 10.21697/pk.2010.53.3-4.04
Subject(s) - humanities , political science , art
Il can. 1176 §1 dell’attuale CIC afferma che ai fedeli defunti vanno rese le esequie ecclesiastiche a norma del diritto. Si può dunque parlare di un vero diritto del fedele alle esequie cattoliche, di cui non può essere privato se non nei casi previsti dalla normativa del can. 1184. Essa indica alcune circostanze in base alle quali un cattolico è privato delle esequie ecclesiastiche, a meno che non abbia dato alcun segno di pentimento prima della morte. Fra queste abbiamo l’apostasia, l’eresia o lo scisma notori. Altre circostanze riguardano non tanto la professione di fede, quanto comportamenti che contraddicono la vocazione cristiana, tali da far ritenere le persone come peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli. Oltre queste situazioni ben definite dal Codice ci sono nel mondo di oggi le situazioni particolari che potrebbero sorgere il dubbio sull’opportunità della celebrazione delle esequie ecclesiastiche. Nell’articolo si è riferito ad alcuni casi problematici: i fedeli coinvolti in situazioni matrimoniali irregolari, i suicidi, l’eutanasia, i bambini morti prima di essere battezzati, i bambini nati morti o i feti abortivi. Si è cercato di indicare gli atteggiamenti da adottare in questi casi e nei confronti dei famigliari del defunto per non creare tensioni profonde all’interno della comunità cristiana.

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