
Palam corpore quaestum facere : glossa ad D. 23,2,43 pr. - 3
Author(s) -
Andrzej Sokala
Publication year - 1994
Publication title -
prawo kanoniczne
Language(s) - Italian
Resource type - Journals
eISSN - 2353-8104
pISSN - 0551-911X
DOI - 10.21697/pk.1994.37.3-4.11
Subject(s) - humanities , art , philosophy
L’articolo presenta le considerazioni sul concetto di prostituzione nel diritto romano. E una glossa a D.23,2,43 pr.-3. dove è stato inserito un frammento del lib. 1 Ad legem Iuliam et Papiam di Ulpianio. Questa fonte rappresenta l’unica definizione giuridica a noi nota di prostituta (mulier quae palam corpore quaestum facit) e di prostituzione nel diritto romano. Per Ulpiano la prostituzione (palam corpore quaestum facere) è l’intrattenere rapporti sessuali ripetuti, palesi e senza scelta del partner, da parte di una donna che agisca in piena consapevolenza, pur se non necessariamente a scopo di lucro (nonostante l’ultimo elemento è stato controverso per gli stessi Romani).