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Biskup diecezjalny a wyższy przełożony instytutu życia konsekrowanego
Author(s) -
Marian Żurowski
Publication year - 1984
Publication title -
prawo kanoniczne
Language(s) - Italian
Resource type - Journals
eISSN - 2353-8104
pISSN - 0551-911X
DOI - 10.21697/pk.1984.27.3-4.03
Subject(s) - humanities , art
L’istituto comunitario ha carattere dinamico ed i suoi singoli membri,ed anche interi gruppi, dovrebbero parteciparne nel modo più attivo.I membri degli Istituti sono consacrati a Dfc> im modo particolare, nonsoltanto per quanto riguarda la loro persona, ma anche 1’edificazionedelà Chiesa e la salvezza del mondo. I superiori non soltanto devonoessere al servizio del bene dei loro subalterni, ma anche della propriacomunità, delà Chiesa particolare e universale, „in communiome”.Se la collaborazione è possibilmente armoniosa non possono essereviolati i pensieri fondamentali e i principi dei fondatori delPistituto,espressi nelle Costtiuzioni. Abbracciamo essi la natura, lo scopo, lospirito ed il carattere dell’istituto ed anche le sane tradizioni. Il NuovoCodice garantisce agli istituti la dovuta autonomia di vita all’internodell’istituto stesso. Ciô non vieta tuttavia ehe nelle quesiioni ehe rigu-ardano 1’apo.stolato del culto pubblico e altre opere apositoliche, sianosoggetti all’autoritä del vescovo diocesano, che e responsabile per lacoordkiazione di tutto l’apostolato svolto ’ nel terreno a lui afüdato.Non ci si puö pertanto richiamare all’antico concetto di esenzione,podche la questione e - stata interam ente regolata dal Concilio VaticanoII e dal Codice; ciö tuttavia non puö limitare il potere del Papa a servirsi, in un concreto caso, deH’esenziane in un campo piü vasto.£ pertanto necessaria una cooperazione armoniosa, che rispeitti i poterii reciproci che derivano sia dal potere del vescovo diocesaino, sia dagli elementi essenziali della vita di un dato istituto. Per questo motivo,affidando concrete opere apostoliche, si dovrebbero stipulare adeguatiaccordi; si puö qui inoltre applicare la legge che prevede la presentazione dei candidati agli uffici e ai compiti nella Chiesa particolareda parte dei superiori maggiiord religiosi. Sono anche necessari i permessii, previsti dalla legge, quando si voglia fiondare o mutare la destinaziotne di una concreta casa religiosa. La consultazione con il vescovoe invece imdispensabile quando si tratti di chiudere una qualche casa.II vescovo diocesaoo ha invece maggiiioiri poteri quando ai tra tti diistituti basati sul diritto diocesano nonche dei cc.dd. conventi indipendenti.

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